Il registro antincendio deve essere tenuto dal responsabile dell’attività, o da una persona che lui incarica. Non è un adempimento della ditta di manutenzione: noi ti consegniamo i verbali e la documentazione di ogni intervento, ma il registro resta tuo. Ci vanno annotati controlli, verifiche, manutenzioni e anomalie di tutti i presidi antincendio della sede.
È la domanda che ci fanno più spesso subito dopo un controllo, di solito con una certa apprensione. Vale la pena chiarirla una volta per tutte.
Il registro antincendio è obbligatorio?
Sì. Il D.M. 1 settembre 2021, il cosiddetto «Decreto controlli», fissa i criteri per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Dal 25 settembre 2022, data in cui è entrato in vigore, il registro dei controlli deve essere predisposto a cura del datore di lavoro, e ci si annotano i controlli periodici e gli interventi di manutenzione sui presidi.
Prima non era così netto. Fino al 2022 l’obbligo si ricavava da norme diverse, alcune poi abrogate, e la giurisprudenza lo mostra bene (lo vediamo nei casi reali più sotto). Oggi il riferimento è uno solo e non lascia margini: se hai presidi antincendio in un luogo di lavoro, hai un registro da tenere.
Chi deve tenere il registro dei controlli antincendio
La responsabilità è del datore di lavoro, cioè di chi gestisce l’attività. Può incaricare una persona di tenerlo materialmente — un responsabile di stabilimento, l’ufficio tecnico, l’RSPP — ma la responsabilità non si trasferisce con la penna: se il registro manca o è vuoto, la domanda arriva comunque a lui.
La ditta di manutenzione ha un ruolo diverso: esegue i controlli e rilascia la documentazione di quello che ha fatto. È materiale che alimenta il registro, non lo sostituisce.
Cosa ci va scritto dentro
Nel registro si annotano quattro cose:
- le verifiche periodiche eseguite sulle attrezzature e sugli impianti;
- gli interventi di manutenzione, ordinari e straordinari;
- i controlli effettuati, con la data e chi li ha fatti;
- le anomalie riscontrate e come sono state risolte.
L’ultimo punto è quello che quasi tutti dimenticano. Annotare un’anomalia non è un’ammissione di colpa: è la prova che il problema è stato visto e gestito. Un registro in cui non è mai andato storto niente, in dieci anni di attività, è meno credibile di uno in cui si legge che una porta REI non chiudeva bene ed è stata sistemata la settimana dopo.
Ecco come si presenta, in pratica, una riga fatta bene:
| Data | Presidio | Attività | Esito / anomalia | Azione e data di chiusura | Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03 | Estintore n. 7, magazzino | Controllo periodico | Manometro in zona rossa | Sostituito il 14/03 | Tecnico manutentore |
| 12/03 | Porta REI uscita nord | Controllo periodico | Non si richiude completamente | Regolato chiudiporta il 19/03 | Tecnico manutentore |
| 02/04 | Uscita di emergenza reparto B | Sorveglianza interna | Bancali davanti alla porta | Spostati subito | Addetto antincendio |
La terza riga conta quanto le altre due: anche la sorveglianza fatta dal personale interno — uscite libere, estintori al loro posto, luci di emergenza integre — è una cosa da annotare.
Quali presidi finiscono nel registro? Tutti quelli presenti in sede: estintori, idranti e naspi, porte tagliafuoco, illuminazione di emergenza, impianti di rilevazione. Per gli estintori il controllo periodico è ogni sei mesi; per il resto delle scadenze vedi ogni quanto si revisiona un estintore.
Perché serve davvero
La ragione pratica è una sola: il registro è come dimostri di aver fatto le cose. In caso di verifica dei Vigili del Fuoco o di un organo di controllo, la domanda non è se hai fatto la manutenzione, è se riesci a farlo vedere.
Lo stesso vale sul piano assicurativo. Dopo un sinistro, una gestione documentata della sicurezza antincendio è un elemento a tuo favore; una gestione fatta bene ma non documentata è, dal punto di vista di chi valuta, indistinguibile da una non fatta.
Casi reali
- Cassazione, sentenza n. 3684/2014 — discoteca del Padovano. Il Tribunale di Padova aveva condannato il legale rappresentante di una discoteca, tra l’altro, per la mancata tenuta dei registri antincendio e per un estintore non sottoposto a manutenzione. La Cassazione ha annullato la condanna perché l’obbligo del registro, come era stato contestato, non aveva più una base normativa precisa: la norma che lo prevedeva era stata abrogata. Lezione: quel vuoto oggi non c’è più. Con il D.M. 1 settembre 2021 il registro è un obbligo esplicito del datore di lavoro, e la stessa difesa non sarebbe più possibile.
- Cassazione, sentenza n. 30143/2016 — una scuola. È stata confermata la condanna del dirigente dell’area tecnica e manutentiva di un Comune perché, in un istituto scolastico, l’impianto idrico antincendio non funzionava e gli estintori non erano stati sottoposti alla verifica periodica. Lezione: la prima cosa che si accerta è se le verifiche sono state fatte, e la prova sta nella documentazione.
- Santa Giustina in Colle (PD), febbraio 2023. Durante un controllo dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro in un laboratorio tessile, al titolare è stata contestata la mancata revisione degli estintori, con segnalazione all’Autorità giudiziaria. Lezione: gli estintori erano appesi al muro, ma nulla dimostrava che fossero stati mantenuti.
- ThyssenKrupp, Torino, 6 dicembre 2007. Nell’incendio della linea 5 sono morti sette operai; le ricostruzioni riportano estintori che non riuscirono a domare le fiamme, e tra le criticità denunciate «estintori scarichi, idranti inefficienti». Lezione: un registro serio non è burocrazia, è il meccanismo che fa emergere in tempo un presidio che non funziona.
Le sanzioni per chi non rispetta gli obblighi di controllo e manutenzione sono previste dal D.Lgs. 81/2008 e variano in base alla violazione accertata.
Il nostro ruolo
Su richiesta supportiamo i clienti nella corretta gestione del registro, e in ogni caso forniamo tutta la documentazione relativa agli interventi eseguiti: verbale firmato al termine di ogni intervento, con l’esito delle verifiche e le eventuali anomalie.
Quello che facciamo sempre, anche senza che ce lo si chieda, è tenere noi il calendario delle scadenze e contattarti prima di ogni intervento programmato. La dimenticanza è il modo più banale e più frequente di trovarsi scoperti — ne parliamo anche in I 6 errori più comuni nella gestione della sicurezza antincendio.
Checklist del registro antincendio
- Il registro esiste ed è consultabile in sede (cartaceo o digitale) in pochi minuti.
- Contiene tutti i presidi della sede, non solo gli estintori.
- Ogni controllo ha data, esito e chi l’ha fatto.
- Le anomalie sono annotate insieme a come e quando sono state risolte.
- I verbali del manutentore sono allegati o richiamati.
- È annotata anche la sorveglianza interna (uscite libere, presidi al loro posto).
- L’ultima annotazione sugli estintori risale a meno di sei mesi fa.
Cosa fare adesso
Se non sai a che punto sei — capita spesso, soprattutto quando i presidi sono stati installati da fornitori diversi in momenti diversi — il primo passo è un sopralluogo: si guarda cosa c’è, si ricostruisce lo stato manutentivo e si imposta un programma di verifiche. Da lì in poi il registro si aggiorna da sé, un intervento alla volta. Se il dubbio è più generale, parti da «Non so se siamo in regola».
Riferimenti
- D.Lgs. 81/2008
- D.M. 1 settembre 2021 (Decreto controlli)
- D.M. 3 settembre 2021 (criteri generali di progettazione per i luoghi di lavoro)
- D.M. 1 settembre 2021: testo coordinato e note sul registro dei controlli
- Vigili del Fuoco: D.M. 1 settembre 2021 (Decreto controlli)
- Cass. pen. n. 3684/2014: registri antincendio in una discoteca del Padovano
- Cass. pen. n. 30143/2016: estintori non verificati e impianto idrico non funzionante in una scuola
- ThyssenKrupp Torino, 6 dicembre 2007: la ricostruzione
- Santa Giustina in Colle (PD), 2023: controllo dei Carabinieri e mancata revisione degli estintori
Servizi collegati

Manutenzione estintori
Controllo semestrale, revisione e collaudo degli estintori portatili e carrellati secondo la norma vigente, con registro digitale e verbale firmato.

Manutenzione idranti e naspi
Controllo e manutenzione di idranti UNI 45/70, naspi UNI 25 e colonnine, comprensivo di verifica di cassette, vetri e cartellonistica.

Porte tagliafuoco REI
Controllo periodico di porte e portoni tagliafuoco REI: cerniere, maniglioni antipanico, dispositivi di autochiusura e guarnizioni.

Illuminazione di emergenza
Verifica delle lampade di emergenza, autonomia delle batterie e sostituzione dei corpi illuminanti.

Impianti di rilevazione incendio
Controllo di centrali, rilevatori, pulsanti, targhe ottiche e batterie degli impianti di rivelazione fumi.
